Decesso

Segnalateci il decesso di un dipendente con il modulo online qui

 

Dopo aver preso conoscenza del decesso, contatteremo i superstiti e ci occuperemo dell’intera procedura. I superstiti saranno informati per iscritto della decisione di accertamento e sulla rendita della cassa pensioni SSIC.

 

Rendita per coniugi
Il coniuge del beneficiario della rendita defunto ha diritto a una rendita di reversibilità se al momento della morte deve provvedere al mantenimento di uno o più figli oppure se ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio o la convivenza hanno avuto durata superiore a cinque anni.

 

I coniugi che non rientrano in questi requisiti hanno diritto a un’indennità unica dell’ammontare di tre rendite annuali del coniuge.


Per quanto riguarda la previdenza obbligatoria, i coniugi divorziati, dopo la morte del beneficiario della rendita divorziato sono equiparati ai coniugi se il matrimonio è durato almeno 10 anni e la sentenza di divorzio ha assegnato loro una rendita (ai sensi dell’art. 12e comma 1 C.C. o art. 126 comma 1 C.C). 

 

La rendita del coniuge è dovuta il 1° giorno del mese dopo la morte del beneficiario della rendita.

 

Rendita per gli orfani
I figli del beneficiario della rendita deceduto e gli affiliati ai cui l’assicurato deceduto provvedeva, hanno diritto a una rendita per orfani.

 

Il diritto a ricevere la rendita per gli orfani termina generalmente al compimento del 18° anno di età. Il diritto continua a sussistere fino a massimo il 25° anno di età per i figli che non sono professionalmente autonomi fino al completamento della loro formazione e per i figli con invalidità fino al 70% fino al raggiungimento dell’autonomia.