Rendita del coniuge / convivente

Pensione del coniuge 

Il coniuge dell’assicurato defunto ha diritto a una rendita di reversibilità se al momento della morte deve provvedere al mantenimento di uno o più figli
oppure se ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio o la convivenza hanno avuto durata superiore a cinque anni.

 

I coniugi che non rientrano in questi requisiti hanno diritto a un’indennità unica dell’ammontare di tre rendite annuali del coniuge.

 

Per quanto riguarda la previdenza obbligatoria, i coniugi divorziati, dopo la morte dell’assicurato divorziato sono equiparati ai coniugi se il matrimonio è durato almeno 10 anni e la sentenza di divorzio ha assegnato loro una rendita (ai sensi dell’art. 12e comma 1 C.C. o art. 126 comma 1 C.C). 

 

La rendita del coniuge è dovuta il 1° giorno del mese dopo la morte dell’assicurato e del beneficiario della rendita. Viene versata all’avente diritto vita natural durante ma solo fino a un eventuale successivo matrimonio.

 

Pensione per partne

Il convivente dell’assicurato deceduto ha diritto a una rendita del convivente se, al momento della morte dell’assicurato, il suo piano previdenziale includeva una rendita del convivente, se l’assicurato deceduto non aveva ancora raggiunto l’età pensionabile ed entrambi i conviventi non erano né sposati, né parenti, né erano in un rapporto di figliastro da precedente relazione.

 

Una rendita del convivente è assicurata nel piano previdenziale se il compagno sopravvissuto ha raggiunto il 45° anno di età e negli ultimi cinque anni faceva parte dello stesso nucleo famigliare o al momento della morte dell’assicurato viveva nello stesso nucleo famigliare e deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni. 

 

Importante:

perché il o la convivente dell’assicurato abbiano diritto alla rendita di reversibilità o i figli comuni alla rendita per orfani, la dichiarazione del caso deve pervenire alla cassa pensioni SSIC quando l’assicurato è in vita (massimo dopo cinque anni di convivenza o della nascita dei figli). 
Il relativo modulo di richiesta è reperibile qui.