Dizionario LPP
La comprensione unisce.
Il nostro glossario delle Casse pensioni ha l’intento di aumentare la comprensione delle definizioni e dei concetti del secondo pilastro e delle sue complesse implicazioni e, di conseguenza, anche la comprensione fra assicurato e referente della cassa pensioni. Il glossario viene costantemente ampliato con nuovi concetti e viene aggiornato sul nostro sito Internet in funzione delle modifiche dei regolamenti e delle leggi e migliorato sulla base delle domande e degli spunti dei nostri assicurati.
L’istituto collettore BVG è un istituto previdenziale a livello svizzero che svolge determinati compiti di legge. Assicura obbligatoriamente i datori di lavoro che non ottemperano ai propri obblighi di affiliarsi a un istituto previdenziale. Si fa carico della previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati. Si fa carico di singole persone che non hanno obblighi assicurativi e che vogliono affiliarsi. Funge da istituto collettore delle prestazioni di uscita BVG delle persone che escono da un istituto previdenziale senza comunicare a quale nuovo istituto previdenziale debba essere trasferita la propria prestazione di uscita.
A volte le lacune previdenziali delle prestazioni di vecchiaia e di rischio sono riconducibili a lacune contributive. Le lacune contributive nascono quando dal 25° anno di età fino all’età pensionabile non si versano annualmente i contributi previdenziali. Le lacune contributive possono però nascere anche per altri motivi:
- assunzione a tempo parziale
- periodi di mancata attività lavorativa per motivi di studio, soggiorni all’estero, gravidanza, disoccupazione o interruzione del lavoro
- divorzio o scioglimento giudiziale di una convivenza registrata
- versamento anticipato PPA
Secondo la LPP, solo una parte del salario annuale di un dipendente deve essere assicurato. Questa parte viene chiamata “salario annuale assicurato” o anche “salario coordinato” poiché viene calcolato dal salario imputabile detratto l’importo coordinato (determinato dal regolamento della cassa pensioni del caso). Il “salario annuale assicurato” è il riferimento per l’ammontare degli importi che devono essere versati alla cassa pensioni, nonché per le prestazioni pensionistiche che verranno ricevute.
La soglia di ingresso corrisponde al salario minimo (attualmente CHF 21.510) che il dipendente deve raggiungere in un anno per poter essere assicurato nel secondo pilastro. Le persone che raggiungono questo importo lavorando per più datori di lavoro possono stipulare assicurazione volontaria, di regola con l’istituto collettore BVG.
La legge federale sulla previdenza professionale di vecchiaia, ai sopravvissuti e di invalidità (LPP) definisce quali salari compresi fra la deduzione di coordinamento attuale di CHF 25.095 e l’importo di soglia superiore ai sensi della LPP, attualmente di CHF 86.040, siano assicurati e quali prestazioni minime devono fornire gli istituti previdenziali. Esistono tuttavia casse pensione che forniscono prestazioni che superano la quota obbligatoria stabilita dalla LPP. Queste prestazioni e soluzioni previdenziali che superano la previdenza minima prevista dalla legge, sono definite come sovra-obbligatorie.