Rendita per orfani
I figli dell’assicurato deceduto e gli affiliati ai cui l’assicurato deceduto provvedeva, hanno diritto a una rendita per orfani.
Il diritto a percepire tale rendita termina generalmente al compimento del 18° anno di età. Dopo il 18° anno di età, al massimo fino al compimento del 25° anno di età, il diritto continua a sussistere:
- per i figli in formazione che non sono indipendenti per reddito professionale proprio fino alla conclusione della formazione
- per i figli con invalidità almeno del 70% fino all’acquisizione dell’indipendenza