Invalidità

In caso di invalidità, le prestazioni di invalidità non devono essere richieste alla cassa pensioni SSIC bensì all’assicurazione di invalidità professionale AI.

 

La AI decide in merito al riconoscimento dell’invalidità, alla definizione del grado di invalidità (totale o parziale) e al diritto a percepire le rendite per invalidità. Ciò significa: esiste invalidità se l’assicurato è invalido ai sensi dell’assicurazione di invalidità professionale. 

 

La corresponsione delle prestazioni di invalidità del 2° pilastro è di pertinenza della cassa pensione presso la quale il lavoratore era assicurato all’inizio dell’impossibilità al lavoro. 

 

Nel momento in cui la cassa pensioni SSIC viene a conoscenza della situazione, provvede a tutte le necessarie verifiche per definire il diritto dell’assicurato a ricevere prestazioni. La nostra cassa pensione vi informerà per iscritto sulla decisione di accertamento e sulla rendita.

 

Il diritto a una rendita di invalidità termina nel momento in cui l’assicurato diventa di nuovo abile al lavoro o al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. Al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione d’invalidità viene sostituita da quella di vecchiaia. 

 

Nel certificato di assicurazione sono riportati il vostro avere di vecchiaia e l’ammontare previsto delle prestazioni di vecchiaia, di invalidità o per i sopravvissuti.