Divorzio
In caso di divorzio o scioglimento giudiziario di un patto di solidarietà registrato, i diritti acquisiti sulla previdenza professionale durante il matrimonio o la convivenza vengono ripartiti equamente fra le parti. La previdenza costituita autonomamente prima del matrimonio o della registrazione della convivenza rimane invece mantenuta da ciascuno dei coniugi/conviventi. Questa è la regola.
In funzione della situazione, la sentenza del tribunale può decidere di suddividere diversamente i diritti previdenziali. Gli averi di vecchiaia e tutte le prestazioni collegate vengono quindi ridotte come stabilisce la sentenza esecutiva.
Dopo il divorzio, avete la possibilità di effettuare un acquisto, in funzione della prestazione di libero passaggio trasferita, per aumentare di nuovo le vostre prestazioni previdenziali.