Uscita

Come datori di lavoro siete obbligati a cancellare la registrazione dei dipendenti alla fine del vostro rapporto di lavoro (anche i pre-pensionamenti) o se il loro salario annuale non raggiunge più la soglia di ingresso.

 

Se l’assicurato entra in un nuovo rapporto di lavoro, in genere aderisce a un nuovo istituto previdenziale. In questo caso, la cassa pensioni SSIC trasferisce la prestazione di uscita al nuovo istituto previdenziale.

 

Se, dopo l’uscita dalla vostra azienda, l’assicurato non entra in un nuovo rapporto di lavoro, la prestazione di uscita deve essere trasferita a una società di assicurazioni per la vita svizzera per stipulare una polizza di libero passaggio o a una fondazione di libero passaggio presso una banca al fine di accendere un conto di libero passaggio. Se non riceveremo una comunicazione in merito, la cassa pensioni SSIC, in un periodo compreso fra sei mesi e due anni, trasferirà la prestazione di uscita con gli interessi all’istituto collettore (art. 4 comma 2 LFLP). 

 

I dipendenti sono responsabili del riporto della prestazione di uscita alla futura cassa pensione o su un conto bloccato di libero passaggio. Vi preghiamo di ricordarlo ai dipendenti che lasciano il rapporto di lavoro.

 

L’assicurato può richiedere il pagamento della prestazione di uscita (fatte salve le modifiche del patto sociale) qualora

  • lasci definitivamente la Svizzera (con riserva di applicazione dell’art. 25 e seg. LFLP) 
  • inizi un’attività professionale autonoma e cessa di essere soggetto alla previdenza professionale obbligatoria 
  • la prestazione di uscita sia inferiore al suo salario annuo personale.

 

Vi preghiamo di segnalare ai vostri dipendenti che emigrano definitivamente all’estero il promemoria “Pagamento in contanti della prestazione d’uscita in caso di emigrazione definitiva dalla Svizzera prima del raggiungimento dell’età pensionabile” scaricabile dal nostro sito Internet.